(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
       Autonoma della Valle d'Aosta n. 48 del 22 ottobre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. La Regione, nel  quadro  della  politica  europea,  nazionale  e
regionale in  tema  di  trasporti,  promuove  il  diritto  sociale  e
pubblico  alla  mobilita'  dei  cittadini  su  tutto  il   territorio
regionale,   garantendone   la    sostenibilita',    l'efficacia    e
l'efficienza. 
  2. La Regione prevede che la struttura portante della mobilita' sia
costituita dal trasporto pubblico locale, avente come  asse  centrale
la  ferrovia  e  una  capillare  rete  complementare  di  servizi  di
autolinee, e che per gli spostamenti individuali  si  privilegino  le
modalita' a minor impatto ambientale, sostenendo  in  particolare  la
mobilita' elettrica, la mobilita' ciclistica e quella condivisa. 
  3. In coerenza con l'obiettivo approvato dal Consiglio regionale di
una Regione  fossil  fuel  free  entro  il  2040,  nell'ambito  della
strategia per il raggiungimento del medesimo e conformemente al Piano
regionale dei trasporti e al Piano energetico  regionale,  occorrera'
tenere in considerazione i seguenti specifici obiettivi da perseguire
in tema di mobilita' sostenibile: 
    a)  entro  il  2025  raggiungimento,  da  parte  della  mobilita'
sostenibile,  di  una  quota  del  35  per  cento  degli  spostamenti
sistematici misurabili; 
    b)  entro  il  2030  raggiungimento,  da  parte  della  mobilita'
sostenibile,  di  una  quota  del  50  per  cento  degli  spostamenti
sistematici misurabili; 
    c)  entro  il  2035  raggiungimento,  da  parte  della  mobilita'
sostenibile,  di  una  quota  del  75  per  cento  degli  spostamenti
sistematici misurabili; 
    d)  entro  il  2040  raggiungimento,  da  parte  della  mobilita'
sostenibile,  di  una  quota  del  95  per  cento  degli  spostamenti
sistematici misurabili. 
  4. La Giunta regionale con  propria  deliberazione,  previo  parere
delle commissioni consiliari competenti, definisce  i  criteri  e  le
modalita' di misurazione degli obiettivi di cui al comma 3. 
  5. Il piano regionale dei trasporti e della comunicazione,  di  cui
alla legge regionale 1' settembre 1997, n. 29 (Norme  in  materia  di
servizi di trasporto pubblico di linea),  programma  e  pianifica  la
mobilita' pubblica  e  privata  in  coerenza  con  i  principi  e  le
finalita' della presente legge e con la strategia fossil fuel free; a
tal  fine,  il  piano  contiene  le  necessarie  indicazioni  per  la
riconversione  del  parco  veicolare  utilizzato  per  il   trasporto
pubblico locale, anche attraverso l'utilizzo delle  risorse  previste
dal piano strategico nazionale della  mobilita'  sostenibile  per  il
rinnovo del  parco  mezzi  su  gomma  per  i  servizi  di  tpl  e  il
miglioramento della qualita' dell'aria,  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1360/2019. 
  6. Per creare le condizioni strutturali  per  la  diffusione  della
mobilita' sostenibile e, in  particolare,  di  quella  elettrica,  la
Giunta regionale: 
    a) monitora, in collaborazione con le societa'  di  distribuzione
dell'energia elettrica, l'adeguatezza della rete di distribuzione  in
relazione alle finalita' di cui alla presente legge e sollecita,  ove
necessario, gli interventi di adeguamento; 
    b) monitora lo  sviluppo  dell'infrastrutturazione  di  rete  del
territorio regionale, con riferimento alle postazioni di ricarica dei
veicoli  elettrici,  finalizzato  a  verificare   e   a   programmare
l'adeguata  copertura  del  servizio  sul  territorio  al   fine   di
consentire  un'efficace  riconversione  del  sistema  valdostano  dei
trasporti, ai sensi degli obiettivi di cui al comma  3  del  presente
articolo, anche con il coinvolgimento di soggetti privati; 
    c) promuove le intese opportune, con enti locali e soggetti terzi
quali le societa' di trasporto pubblico,  per  la  realizzazione  sul
territorio regionale di specifici punti di ricarica elettrici  per  i
mezzi pesanti, in particolare a servizio del trasporto pubblico.